Statuto Associazione Orablu

COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE

ART. 1 – Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dall’articolo 36 e seguenti del Codice Civile e dalla L 383/2000 è costituita un’Associazione culturale che assume la denominazione di “ORABLU”. L’Associazione ha durata illimitata nel tempo ed è regolata a norma dal Titolo I Cap. III, art. 36 e segg. del Codice Civile, nonché dal presente Statuto.
L’Associazione ha sede in Bologna, via Don Minzoni n. 7, e potrà costituire sezioni distaccate e/o operative. Il trasferimento della sede sociale all’interno del medesimo comune non comporta modifica statutaria.

ART. 2 – L’Associazione culturale “ORABLU”, più avanti chiamata per brevità Associazione, non ha scopo di lucro e svolge attività di utilità sociale a favore degli associati e di terzi.

FINALITÀ E ATTIVITÀ

ART. 3 – L’Associazione svolge attività inerenti la cultura e la comunicazione promuovendo le relazioni sociali, l’informazione, la comunicazione e la creatività in tutte le sue forme, anche esperienziali, corporee e sensoriali. In particolare, le attività dell’Associazione riguardano:

a) Promozione di iniziative culturali, artistiche, letterarie, musicali, sociali, giornalistiche, ricreative, turistiche, formative e benefiche in favore dei propri Associati e di chiunque ne abbia necessità.
b) Diffusione e promozione di culture e pratiche legate alla sensorialità e al sapere corporeo con ogni forma di approfondimento: storico, artistico, culturale, didattico, scientifico, giornalistico, editoriale.
c) Promozione della cultura dell’olfatto e dell’arte del profumo in Italia e all’estero, con ogni forma di approfondimento: storico, artistico, culturale, didattico, scientifico, giornalistico, Editoriale.
d) Promozione, diffusione e sviluppo dell’arte, con particolare riferimento a quella “olfattiva”, e del suo valore sociale.
e) Promozione di scambi di informazione e di interesse comune tra le associazioni culturali operanti in Italia e all’estero.
f) Partecipazione alla realizzazione e/o produzione di lavori teatrali, musicali, televisivi, radiofonici e cinematografici, anche con partner indipendenti.
g) Promozione dello scambio di informazione tra gli associati e i non-associati, al fine di condividere notizie, opportunità metodi e strategie formative, culturali, ludiche e ricreative utili al perseguimento dello scopo associativo.
h) Promozione, divulgazione e riproduzione di tutte le attività del genio umano.
i) Creazione delle condizioni oggettive e materiali per poter garantire quanto sopra.

ART. 4 – L’Associazione realizza i propri scopi con le seguenti attività, che vengono elencate a titolo meramente esemplificativo:

a) Iniziative culturali ed eventi quali ad esempio mostre, rassegne, festival, concerti, dibattiti, organizzati nel rispetto della L. 383/2000.
b) Organizzazione di viaggi, trasferte, soggiorni culturali, ricreativi, formativi. Le citate connotazioni possono essere svolte singolarmente o in forma congiunta, e rivolte anche a non-associati se vi sono i presupposti, nel rispetto e nei limiti consentiti dalle vigenti disposizioni di legge.
c) Attività didattiche e di formazione.
d) Attività di informazione, documentazione, ricerca.
e) Realizzazione di prodotti editoriali, multimediali, siti internet.
f) Realizzazione e commercializzazione di prodotti e kit didattici inerenti il proprio ambito di ricerca e sviluppo culturale.
g) Avanzamento di proposte in linea con le finalità dell’Associazione agli Enti pubblici e privati con eventuale utilizzo di strutture concesse in convenzione da tali Enti.
h) Somministrazione cibi e bevande.

ART. 5 – Per il perseguimento dei propri scopi l’Associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie, promuovere iniziative per raccolte occasionali di fondi al fine di reperire risorse finanziarie finalizzate solo ed esclusivamente al raggiungimento dell’oggetto sociale; effettuare attività commerciali e produttive, accessorie e strumentali ai fini istituzionali.
L’associazione può in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

SOCI

ART. 6 – L’anno associativo inizia il 1° gennaio e finisce il 31 dicembre di ogni anno.

ART. 7 – Possono diventare soci dell’Associazione, tutti coloro che abbiano compiuto il 18° anno di età e che condividendone gli scopi, intendano impegnarsi per la loro realizzazione. L’Associazione esclude la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. I soci sono tenuti al versamento del contributo associativo annuale stabilito in funzione dei programmi di attività nei termini prescritti dall’assemblea. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile.

ART. 8 – Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta, sottoscrivendo una domanda al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e a osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell’Associazione. È compito del Consiglio Direttivo esaminare ed esprimersi, entro trenta giorni, in merito alla domanda di ammissione. Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all’interessato specificandone i motivi. Avverso il diniego motivato di iscrizione all’associazione espresso dal consiglio, il richiedente può ricorrere all’Assemblea degli aderenti, che devono decidere sull’argomento nella prima riunione convocata. La decisione è inappellabile.

ART. 9 – Esistono due categorie di soci:
a) soci fondatori, coloro che hanno fondato l’associazione sottoscrivendo l’atto costitutivo;
b) soci ordinari: coloro che condividendo le finalità dell’associazione e operano per il loro raggiungimento secondo le proprie capacità personali.

ART. 10 – Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. Tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa, hanno uguali diritti: il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell’Associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere il lavoro comunemente concordato. Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 8 giorni, dall’appartenenza all’Associazione. I soci hanno l’obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello Statuto e di eventuali regolamenti. Le prestazioni fornite dagli aderenti sono prevalentemente gratuite, salvo eventuali rimborsi delle spese effettivamente sostenute e autorizzate dal Consiglio Direttivo.

ART. 11 – La qualifica di Associato si perde per:

a) recesso; b) morosità; c) esclusione; d) decesso.

Le dimissioni da socio dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo e hanno effetto a partire dalla annotazione sul libro soci. L’esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:

1. che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell’Associazione;
2. che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell’Associazione;
3. che, in qualunque modo, arrechi o possa arrecare gravi danni, anche morali, all’Associazione.

In seguito il provvedimento del Consiglio Direttivo dovrà essere ratificato dalla prima assemblea ordinaria che sarà convocata. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l’interessato a una disamina degli addebiti. L’esclusione diventa operante dalla annotazione nel libro soci. Il mancato pagamento della quota associativa annuale entro due mesi decorrenti dall’inizio dell’esercizio sociale comporta l’automatica decadenza del socio senza necessità di alcuna formalità. L’Associato recedente non ha alcun limite per la re-iscrizione e se la richiesta di riammissione interviene durante l’anno in cui ha presentato le dimissioni non ha alcun obbligo nel rinnovare il pagamento dell’iscrizione, purché sia stata regolarmente saldata. I singoli Associati non possono chiedere la divisione del fondo comune, ne’ pretendere in caso di recesso o espulsione la restituzione delle quote associative versate, ne’ di ogni altra forma di contribuzione. Le quote o i contributi associativi a sostegno economico del sodalizio sono intrasmissibili e non rivalutabili.

ORGANI SOCIALI E CARICHE ELETTIVE

ART. 12 – Gli organi dell’Associazione ORABLU sono:
a) Assemblea Generale degli Associati;
b) Consiglio Direttivo;
c) Presidente;
d) Vice-presidente;
e) Segretario.

ART. 13 – Assemblea generale degli Associati
L’Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci. L’Assemblea viene convocata dal Consiglio Direttivo ed è presieduta dal Presidente, almeno una volta l’anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio per l’approvazione del rendiconto economico – finanziario.
L’Assemblea viene convocata, inoltre, quando il Consiglio Direttivo ne ravvisa la necessità o quando giunga una richiesta motivata da almeno un decimo degli associati. In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.
Per convocare l’Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l’ora della prima convocazione e il giorno e l’ora della seconda convocazione, che può aver luogo nello stesso giorno della prima. Le Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono convocate mediante invio di lettera o e-mail a tutti i soci almeno 10 giorni prima del giorno previsto. L’avviso di convocazione deve contenere il giorno, l’ora e sede della convocazione; l’ordine del giorno con i punti oggetto del dibattimento.
L’Assemblea può riunirsi anche in un luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia. L’Assemblea può essere costituita in forma ordinaria e straordinaria.

ART. 14 – Assemblea ordinaria
In prima convocazione l’Assemblea è valida se è presente la maggioranza dei soci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. In seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti e delibera a maggioranza dei presenti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto. Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario dell’Assemblea. L’Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

1. elegge e revoca il Presidente;
2. elegge i componenti del Consiglio Direttivo;
3. approva il bilancio preventivo e consuntivo;
4. discute e approva gli eventuali regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell’Associazione;
5. approva la proposta relativa alla quota associativa decisa dal Consiglio Direttivo;
6. ratifica i provvedimenti di competenza dell’Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;
7. esamina le questioni sollevate dai richiedenti o proposte dal Consiglio Direttivo;
8. deliberazione in merito al rigetto e all’esclusione dei soci, effettuati dal Consiglio Direttivo.
9. discute e decide su tutti gli argomenti posti all’Ordine del Giorno.

ART. 15 – Assemblea straordinaria
L’Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e l’eventuale scioglimento dell’Associazione. L’Assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con la presenza e con il voto favorevole della maggioranza degli Associati. In seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti salvo che sullo scioglimento dell’Associazione, per il quale occorrerà il voto favorevole dei tre quarti degli associati.

ART. 16 – Consiglio direttivo
Il Consiglio Direttivo è l’organo plurisoggettivo eletto dall’Assemblea dei soci composto da 3 membri eletti fra gli associati: Presidente, Vice-Presidente, Segretario. I membri del Consiglio restano in carica 4 anni.
Il Consiglio Direttivo è l’organo esecutivo dell’Associazione “ORABLU”, si riunisce in media 2 volte all’anno oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei membri ed è convocato dal Presidente.
Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e deve rendere conto al Presidente e all’Assemblea. Nella gestione ordinaria, i suoi compiti sono:

a) predisporre gli atti da sottoporre all’Assemblea;
b) formalizzare le proposte per la gestione dell’Associazione;
c) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell’Associazione che non siano spettanti all’Assemblea dei soci;
d) stabilire le prestazioni di servizi agli Associati ed a terzi, facendo riferimento alle relative norme e modalità;
e) elaborare il bilancio consuntivo che deve contenere le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno;
f) elaborare il bilancio preventivo che deve contenere le previsioni delle spese e delle entrate relative all’esercizio annuale successivo;
g) stabilire gli importi delle quote annuali per gli Associati;
h) deliberare sull’ammissione degli Associati.

ART. 17 – Presidente
Il Presidente ha la rappresentanza legale e processuale dell’Associazione; è autorizzato ad eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie e quietanze; presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo e ne cura l’esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell’Organizzazione, verifica l’osservanza dello Statuto e dei Regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.
Il Presidente sottoscrive il verbale dell’Assemblea curandone la custodia presso i locali dell’Organizzazione.
Il Presidente ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l’Organizzazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa; presiede le riunioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo; in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.
Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente. Il Presidente resta in carica 4 anni e può essere rieletto.

ART. 18– Vice-Presidente
Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in caso di inadempimento temporaneo dei suoi compiti, non superiore ai 12 mesi. Se l’impedimento è definitivo e il Presidente non ha potuto rendere preventive le dimissioni la carica sarà assunta dal Vice-Presidente che potrà svolgere solo ordinaria amministrazione fino alla fine dell’anno in cui si sia verificato l’impedimento. L’Assemblea provvederà a eleggere il nuovo Presidente che resterà in carica fino allo scadere dell’intero consiglio.

ART. 19 – Segretario
Il Segretario svolge la funzione di verbalizzare le adunanze dell’Assemblea, del Consiglio Direttivo e coadiuva il Presidente e il Consiglio Direttivo nell’esplicazione delle attività esecutive che si rendono necessarie o opportune per il funzionamento dell’amministrazione dell’Associazione.
Il Segretario cura la tenuta dei Libri Sociali dell’Associazione.

ART. 20 – Durata e decadenza delle Cariche
Tutti gli organi elettivi restano in carica 4 anni, salvo revoca della carica su provvedimento adottato a maggioranza qualificata dell’assemblea. I componenti degli organi elettivi sono rieleggibili.
I titolari componenti degli Organi Associativi decadono:

a) per dimissioni scritte;
b) per revoca: che interviene se non sia esplicata l’attività inerente la carica e/o se siano intervenuti gravi motivi personali e/o associativi che l’abbiano resa non più sostenibile. La revoca è deliberata dall’Assemblea.

PATRIMONIO, ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

ART. 21 – Le entrate economiche dell’Associazione sono costituite da:

a) le entrate delle quote associative determinate annualmente;
b) eredità, donazioni e legati;
c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di istituzioni o di enti pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;
d) contributi dell’Unione Europea e di organismi internazionali;
e) sponsorizzazioni o abbinamenti pubblicitari;
f) proventi derivanti da attività sociali;
g) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
h) proventi delle cessione di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
i) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, per esempio: spettacoli di intrattenimento, attività ludiche quali feste, gite, sottoscrizioni anche a premi;
j) fondi di riserva costituiti dalle eccedenze di bilancio;
k) ogni altra entrata compatibile con le finalità dell’associazionismo culturale.

ART. 22 – Il Patrimonio sociale è costituito da:

a) beni immobili e mobili acquistati e/o ricevuti sia da soggetti pubblici che privati.
b) obbligazioni ed altri titoli pubblici e privati;
c) donazioni, lasciti o successioni;
d) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

L’Associazione potrà compiere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria necessarie o utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque sia indirettamente e direttamente attinenti ai medesimi, il tutto nel rispetto e nei limiti consentiti dalle vigenti disposizioni di legge. Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall’Associazione, non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell’associazione né all’atto del suo scioglimento. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto o differito, utili o avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. L’Associazione ha l’obbligo di reinvestire l’eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

ART. 23 – Lo scioglimento e quindi la liquidazione dell’Associazione può essere proposto dal Consiglio Direttivo. La relativa delibera è approvata dall’Assemblea convocata con specifico ordine del giorno con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. In caso di scioglimento, il patrimonio dell’Associazione, dedotte le passività, verrà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di utilità sociale, sentito l’organismo di controllo preposto secondo le previsioni di legge, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve agli associati.

ART. 24 – Bilancio
L’esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio o rendiconto è predisposto, in tempo utile dal Consiglio Direttivo ed è approvato dall’Assemblea dei soci entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio. L’Assemblea che approva il bilancio o rendiconto delibera sulla destinazione degli eventuali residui che dovranno essere utilizzati, in ogni caso, in armonia con le finalità istituzionali dell’organizzazione a favore degli scopi previsti dallo statuto. È assolutamente esclusa qualsiasi forma di ripartizione degli utili o avanzi di gestione fra i soci, anche in modo indiretto.

ART. 25 – Prestazioni e rimborsi spese
L’Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati per il perseguimento dei fini istituzionali. Tuttavia, in caso di particolare necessità, l’Associazione potrà assumere lavoratori dipendenti oppure avvalersi di prestazioni autonome di lavoro anche ricorrendo ai propri associati. Potranno comunque essere rimborsate le spese documentate per attività effettivamente prestate nell’interesse dell’Associazione.

ART. 26 – Oltre alla regolare tenuta dei libri sociali (Assemblea, Consiglio Direttivo, Soci), sarà assicurata pubblicità e trasparenza agli atti relativi all’attività dell’Associazione, con particolare riferimento ai Bilanci o Rendiconti annuali. Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale, saranno messi a disposizione dei soci per la consultazione; chi desidera avere copia dei documenti dovrà farsi carico delle relative spese.

ART. 27 – La definizione di qualsiasi controversia, che insorgesse tra i soci o tra questi e qualsiasi organo dell’Associazione è di competenza del Foro di Bologna.

ART. 28 – Per tutto quanto non è previsto dal presente atto si fa rinvio alle norme di legge.